Quando si decide di trasformare un’idea innovativa in impresa, si devono affrontare una serie di passaggi burocratici, poichè bisogna costituire l’entità giuridica a cui fanno capo le attività d’impresa, e tra le prime cose da fare c’è quindi la scelta del tipo di società tra le diverse tipologie che l’ordinamento italiano mette a disposizione. Alcune di queste tipologie, come vedremo, sono inadatte a una nascente impresa; altre sono molto simili tra loro e vale la pena soffermarsi per capirle meglio.
Una delle prime scelte che bisogna affrontare, come riporta questo articolo di EconomyUp, è quella tra società a scopo di lucro (la maggioranza) e società senza scopo di lucro, che non distribuiscono utili: molte idee innovative nascono con l’obiettivo di avere impatto sociale, di migliorare il mondo, di portare innovazione sociale, e questo può indurre a credere che una società di questo tipo debba essere una non-profit (tra le più note le onlus) ma non è così: l’obiettivo di ‘impatto sociale’ non contrasta necessariamente con un modello di profitto giusto, volto a permettere alla società di sostenersi economicamente, di crescere e di ricompensare l’imprenditore.
Inoltre molte società innovative per portare dei grandi benefici a una grande quantità di persone, hanno bisogno di finanziarsi attraverso prestiti bancari, investimenti da parte di business angel e del venture capital, tutte entità che sono più propense a mettere a disposizioni capitali quando intravedono un potenziale ritorno dell’investimento.
Sono organizzazioni non-profit le ONG, le associazioni di volontariato, le imprese sociali, le fondazioni, le onlus.
La Onlus (acronimo di organizzazione non lucrativa di utilità sociale) è un ente di carattere privato che nel proprio statuto o atto costitutivo dichiara di svolgere attività di beneficenza, formazione o ricerca con finalità di solidarietà sociale; tali organizzazioni, come accennato, non distribuiscono utili e nel caso abbiano avanzi di gestione sono obbligate a reinvestirle in altre attività. Le Onlus godono di particolari agevolazioni fiscali.
Quelle a scopo di lucro sono la tipologia di società più diffuse nel mondo economico e si suddividono a loro volta in società di persone e società di capitali, ma prima alcune considerazioni sulla ‘ditta individuale’.
Ditta individuale
Con ditta individuale si intende la forma giuridica più semplice e meno onerosa, la sua apertura comporta solo la richiesta di partita Iva. Si tratta di una tipologia di impresa in cui, per definizione, l’unico promotore e responsabile dell’impresa è l’imprenditore.
Il singolo imprenditore potrebbe essere tentato di optare per la ditta individuale, ma sicuramente è la forma più rischiosa, segnala in questo articolo un noto studio legale, dal momento che l’imprenditore risponderebbe con tutto il suo patrimonio personale di ogni obbligazione assunta nei confronti di terzi. L’alternativa valida, anche se un po’ più costosa in termini di costituzione e di gestione, potrebbe essere una società di capitali unipersonale.
Nel caso di più fondatori/imprenditori la scelta deve necessariamente essere fatta tra società di persone e società di capitali e, di solito, al di là della tipologia di business, la scelta è per le società di capitali, in quanto la normativa di riferimento prevede che la responsabilità dei soci di società di capitali sia limitata alla partecipazione al capitale detenuta da ciascun socio.
Società di persone
In questa tipologia societaria l’elemento personale prevale su quello patrimoniale, in quanto i soci sono personalmente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società, illimitatamente, solidalmente e sussidiariamente. Il soggetto giuridico è rappresentato dunque dai singoli soci, titolari di diritti e obblighi derivanti dall’attività aziendale. Rientrano in tale categoria: la SS-Società semplice; la SNC – Società in Nome Collettivo; la SAS – Società in Accomandita Semplice.
Non ci soffermeremo in quanto sono tipologie praticamente mai utilizzate da chi intende avviare una startup.
Società di capitali
Nelle società di capitali l’elemento patrimoniale prevale su quello personale, nel senso che è la società con il suo patrimonio a rispondere delle obbligazioni della società stessa e non i singoli soci con il proprio patrimonio personale. Si tratta, secondo il nostro ordinamento, di organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di un’attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale: il socio ha una responsabilità limitata al capitale conferito, se gli affari dovessero andare male le sue perdite potranno corrispondere a tutto quanto egli vi aveva investito, ma anche in caso di fallimento non si potrà di regola attingere al suo eventuale patrimonio personale per sanare alcunchè.
La tipologia di società di capitali del nostro ordinamento sono:
- la S.p.a. (società per azioni);
- la S.a.p.a. (società in accomandita per azioni);
- la S.r.l. (società a responsabilità limitata);
- la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata)
Parleremo di quelle più utilizzate in ambito startup.
S.p.A.
La sigla S.p.a sta per Società per azioni e, come si evince dalla denominzioone, si diventa soci in base all’acquisto di azioni, che danno diritto a partecipare alla ripartizione degli utili (dividendi) e alla divisione del patrimonio in caso di liquidazione.
Dice il sito Notariato.it, che la società per azioni è la più tipica società di capitali e costituisce il principale modello di società commerciale più idonea ai grandi investimenti.
La S.p.A. si costituisce con atto pubblico innanzi al notaio, che provvede a registrare l’atto e ad iscrivere la società nel Registro delle Imprese competente (quello in cui è posta la sede sociale). Le società di capitali infatti vengono ad esistenza solo se la società viene iscritta presso il Registro delle Imprese a cura del notaio.
Per la sua costituzione è richiesto un capitale minimo di 50.000 euro, di cui almeno il 25% del capitale sociale (pari a 12.500 euro) deve essere versato nelle mani degli amministratori e di ciò si deve dar conto nell’atto costitutivo. Per determinate società la legge prevede un capitale minimo più elevato, in relazione alla peculiarità dell’attività svolta (è il caso delle società di intermediazione mobiliare o delle società bancarie o finanziarie).
Nel caso in cui la società nasca con un unico socio deve essere versato l’intero importo del capitale sociale.
S.r.l e S.r.l.s
Sono le forme societarie più utilizzati dalle società in fase di startup (e che a un certo punto si trasformano in S.p.A.), sono le più snelle e agili per la gestione di una piccola impresa, anche a livello di adempimenti burocratici, in particolare la S.r.l.s.
S.r.l.
Godono di un’autonomia patrimoniale perfetta e i soci non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, anche se hanno agito in nome e per conto della società. Questo fatto è molto importante nell’ambito delle startup che sono soggette alla chiusura e al fallimento più di altre tipologie d’impresa. Un altro vantaggio per il quale i soci fondatori di una startup solitamente optano per la S.r.l., è che è sufficiente un capitale sociale di 10.000 euro (o anche meno secondo le ultime novità normative) per costituirla (a differenza dei 50.000 euro richiesti per la S.p.A.) e presenta una disciplina più flessibile per soddisfare le esigenze di piccole/medie realtà imprenditoriali.
Non dimentichiamo che, sia nel caso di società a responsabilità limita (“S.r.l.”) che di società per azioni (“S.p.A.”) con più soci fondatori, è sufficiente versare il 25% del capitale perché la società sia validamente costituita. Il restante 75% può essere versato in un momento successivo.
Molto importante nella Srl è predisporre correttamente l’atto costitutivo (art.2328 Codice Civile, in esso è contenuto l’oggetto sociale, cioè lo scopo della società e cosa fa), lo statuto (sono le norme di funzionamento della società e i rapporti tra soci) e gli eventuali patti parasociali (accordi tra soci separati dal contratto di società che regolano il comportamento futuro rispetto a determinate situazioni, in ambito startup sono molto utilizzati per regolare situazioni di subentro o fuoriuscita di soci investitori. Si definisce patto parasociale il contratto che intercorre fra più soggetti (di norma due o più soci, ma anche tra soci e terzi), finalizzato a regolamentare il comportamento futuro che dovrà essere osservato durante la vita della società o, comunque, in occasione dell’esercizio di taluni diritti derivanti dalle partecipazioni detenute.). L’atto costitutivo deve essere fatto per atto pubblico dal notaio che provvede al deposito presso il Registro delle imprese: solo a seguito dell’iscrizione presso il competente Registro delle imprese la società a responsabilità limitata può dirsi effettivamente venuta ad esistenza.
S.r.l.s
In aggiunta alla figura tradizionale della S.r.l., il legislatore ha da alcuni anni introdotto la possibilità di costituire la S.r.l. con capitale compreso tra 1 e 10.000 euro nella forma di società a responsabilità limitata semplificata (“S.r.l.s.”)
Per quanto riguarda la S.r.l. con capitale compreso tra 1 e 10.000 euro, la stessa è soggetta alla normativa della S.r.l. tradizionale salvo che:
(i) i conferimenti all’atto della costituzione devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione della società;
(ii) la somma da dedurre dagli utili netti (risultanti dal bilancio annuale regolarmente approvato), per formare la riserva legale, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto insieme al capitale sociale il valore di 10.000 Euro.
Per quanto riguarda la S.r.l.s., questa nuova forma giuridica è stata introdotta allo scopo di favorire la nascita di società, come le start up, alla ricerca di forme e procedure snelle, semplificate e anche più economiche per avviare la propria attività di impresa. Infatti, la S.r.l.s. non solo può essere costituita con un capitale sociale minimo compreso tra 1 e 10.000 Euro (che deve essere interamente versato all’atto della costituzione), ma, diversamente dalla S.r.l. tradizionale, è esente dalle spese di costituzione e da altre spese amministrative (spese di bollo e di segreteria).
Secondo alcuni esperti, al di là dell’immediato risparmio, è necessario chiedersi se sia davvero sempre conveniente costituire una Srls: il risparmio è limitato, ma soprattutto una società con capitale sociale di 1 euro (che ricordiamo rappresenta il patrimonio con cui risponde rispetto ai terzi delle proprie obbligazioni) è poco credibile agli occhi di banche, investitori e partner; potrebbe inoltre trovarsi in un fiat nella condizione di perdite eccedenti il capitale e in tal caso i soci dovranno provvedere immediatamente (o entro determinati tempi) alla ricapitalizzazione della società.